Statuto

Atto costitutivo e Statuto a rogito del Notaio Antonio Baldassarre da Alessano in data 02/03/1997 - rep. n. 54255 - raccolta numero 22174 registrato a Casarano il 10 marzo 1997 a numero 314 mod. I°.

ART. 1

  1. E’ costituita l “ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO per la PROTEZIONE CIVILE (A.V. PROTEZIONE CIVILE PALMARIGGI) con sede in Palmariggi (LE) in VIA TRIESTE N° 33;

ART. 2

  1. L’ Associazione di Volontariato per la Protezione Civile è un organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) e si avvale in modo te in determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  2. L’attività di Volontariato non può quindi essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

    Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall’ Associazione le spese effettivamente sostenute per l’ attività prestata, nelle forme e nei limiti che saranno preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione.

  3. I volontari aderenti all’ Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la stessa Associazione.

  4. L’ Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo all’esterno dei propri associati ed asclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’ attività da essa svolta.

ART. 3

  1. In particolare l’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e studio delle radioemissioni a fini di pubblica utilità e civico impegno: individuare e coordinare quei radioamatori o altri cittadini volontariamente disponibili che dimostrino particolare sensibilità ai problemi dell’emergenza al fine di collaborare e operare, se richiesti, anche con le competenti autorità di Protezione Civile;

  2. Stabilire efficienti collegamenti radio laddove se ne ravvisi la necessità, attenendosi nella metodologia a quanto indicato dalla F.I.R.(Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band) alla quale quest’Associazione intende aderire, di concerto con le autorità di Protezione Civile;

  3. Promuovere corsi di qualificazione per soccorso di primo intervento sanitario e antincendio;

  4. Svolgere attività di prevenzione, di Soccorso e di supporto alle Istituzioni in materia di pubblica calamità e di Protezione Civile, come nel caso di Incendio, Terremoto, Alluvioni, Incidente stradale, Incidente ferroviario, Annegamento, Crollo edifici o ponti, Soccorso stradale, Soccorso cittadino, Viabilità, sia attraverso l’emergenza sia attraverso l’intervento operativo personale o volontario degli associati se autorizzato e coordinato dalle competenti autorità di Protezione Civile o altre autorità locali, regionali o statali al fine di assicurare l’incolumità pubblica in attesa della richiesta autorità preposta, collaborando con la medesima sino al termine della emergenza;

  5. Contribuire alla diffusione di una nuova cultura e sensibilità della Protezione Civile anche nel caso di Educazione al rischio ambientale secondo le indicazioni del Ministro della Protezione Civile e del Comitato Regionale della Protezione Civile.

ART. 4

  1. Possono essere soci effettivi dell’Associazione tutti coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano di sana e robusta costituzione fisica ed immuni da malattie contagiose, non abbiano riportato condanne penali ne siano sottoposti a misure di Pubblica Sicurezza,né imputati in processi penali per reati contro le persone o il patrimonio.

  2. Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda scritta di adesione all’Associazione impegnandosi a rispettare l’atto costitutivo e il presente statuto e i REGOLAMENTI che saranno democraticamente deliberati dai componenti Organi Associati

  3. Sono ammessi alla qualità di socio tutti coloro che abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo, purchè almeno a maggioranza assoluta dei suoi membri.

  4. I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali e di servirsi delle strutture e attrezzature ivi presenti nei limiti e nelle forme che saranno regolarmente indicati dal Consiglio dell’Associazione.

  5. Ai soci verrà rilasciata una tessera di appartenenza all’Associazione, da considerarsi esclusivamente mezzo di riconoscimento interno e non documento di identificazione personale.

  6. I soci in fase operativa, potranno indossare una pratica divisa con un contrassegno che comprova l’appartenenza dell’operatore all’Associazione, ma non potranno usare mezzi ottici o acustici (come sirene, palette, luci rotanti) che di ordine pubblico, salvo autorizzazione dell’Autorità Competente.

  7. La qualità di Socio si perde per dimissioni, decesso o indegnità può essere sancita dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri salvo il diritto del socio di appellarsi all’Assemblea Generale dei soci che deciderà sempre almeno a maggioranza assoluta.

  8. L’Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, attraverso quei meccanismi assicurati semplificati che saranno individuati da apposito emando decreto del Ministero dell’Industria (art. 4 c.2, L. n 266/1991).

ART. 5

  1. Al fine di garantire la democraticità dell’organismo associativo è espressamente stabilito il divieto di discriminazioni verso i soci e verso terzi connesse ad appartenenze partitiche, religiose, sindacali, razziali, di rango e sesso.

  2. Gli organi dell’Associazione sono:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Collegio dei Revisori.

  3. Le cariche associative, compresa quella di Revisore, sono tutte elettive e gratuite.

  4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, sullo spirito della legge Costituzionale, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

  5. Esso ha anche i compiti disciplinari e regolamentari, compirà ed approva a maggioranza assoluta i regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

  6. Il Consiglio Direttivo è formato da 8 (otto) componenti tra i quali lo stesso Consiglio sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri sceglierà:
    - Il Presidente dell’Associazione ( che è anche Presidente dello stesso consiglio);
    - Il Vice Presidente;
    - Il Responsabile delle attività sociali ed educative ;
    - Il Segretario;
    - Il Tesoriere;
    - Il Responsabile organizzativo ;
    - Il Responsabile della disciplina e moralità dell’Associazione;

    Fa parte di Direttivo del Consiglio Direttivo il Sindaco protempore o suo delegato.

  7. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni 2 (due) anni, entro il mese di Novembre, dall’Assemblea Generale dei soci con voto segreto e personale. Risultano eletti i candidati che riporteranno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti favorevoli dei soci iscritti all’Associazione.

  8. Per il primo biennio d’attività dell’Associazione il Consiglio Direttivo sarà eletto dai “soci fondatori”.

  9. In caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio Direttivo l’Assemblea Generale dei Soci provvederà alla sostituzione entro 60° giorno con le modalità di cui al precedente comma VII.

  10. Il Presidente, ed il suo Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in caso d’urgenza può esercitare i poteri degli stessi, salvo ratifica di quanto effettuato alla prima riunione degli organi suddetti da convocare entro i 15 (quindici) giorni successivi.

  11. L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i volontari aderenti all’Associazione. Essa si riunisce almeno, una volta all’anno, nel mese di Novembre, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e per procedere all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sempre nell’ambito dei soci. Essa può essere inoltre convocata ogni volta che il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno, o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, o se richiesta da almeno un quarto dei soci.

  12. Per la validità della deliberazione dell’Assemblea occorre la presenza effettiva della maggioranza dei soci iscritti in prima convocazione ed il voto di maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

  13. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

  14. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente, o suo Vice mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione all’Albo, almeno 10 (dieci) giorni prima e dovrà contenere l'ordine del giorno.

  15. Tutti i soci hanno diritto al voto dopo un anno di effettiva adesione all’Associazione e possono, trascorso l’anno, candidarsi alle cariche sociali. A ciascun socio spetta un solo voto.

  16. Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato con delibera dell’Assemblea Generale dei soci che riportati almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Voti favorevoli degli aventi diritto al voto.

  17. L’Assemblea Generale dei soci elegge biennalmente con le stesse maggioranze e modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo, i tre soci che comporranno il Collegio dei Revisori.

  18. Dalle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori, si redigerà apposito verbale firmato dal rispettivo Presidente, e da un altro componente dell’organo.

  19. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, con voto favorevole del 50% ( cinquanta per cento) più uno degli iscritti aventi diritto al voto.
    In caso di scioglimento l’Autorità preposta provvederà in ordine alla devoluzione, del patrimonio sociale ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore o, in mancanza, in beneficenza. Il Collegio dei Revisori resterà, in carica sino al termine della revisione.

  20. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Associazione Generale ogni 2 (due) anni, di concerto con l’elezione del Consiglio Direttivo.

  21. Il Collegio può eleggere al proprio interno un Presidente e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

  22. Compiti dei revisori sono:
    - esercitare il controllo amministrativo con tutti gli atti contabili della gestione;
    - accertare che la contabilità sia tenuta secondo norma e rispecchi valori veri e reali;
    - esprimere il proprio parere scritto sui bilanci preventivi e consultivi quali dovrà deliberare l’Assemblea dei soci entro il mese di Novembre di ciascun anno.

  23. L’esercizio sociale ha durata annuale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

ART. 6

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:
    - Contributi degli aderenti,
    - Contributi dei privati,
    - Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche finalità e progetti sul campo della Protezione Civile;
    - Contributi di Organismi Internazionali;
    - Donazioni e lasciti testamentari;
    - Rimborsi derivati da convenzioni;
    - Entrate derivanti da eventuali affinità commerciali e riproduttive marginali.

  2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà predisporre la formazione del bilancio consultivo dell’esercizio appena concluso dal qual devono risultare i beni, i lasciti ricevuti o i contributi, nonché dal bilancio preventivo dell’esercizio appena iniziato e consegnare gli elaborati al Consiglio dei Revisori per il prescritto parere. Contemporaneamente sarà convocata l’Assemblea Generale dei soci che potrà prendere visione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio dei Revisori almeno tre giorni prima di quello fissato per la votazione che quindi dovrà avvenire negli ultimi 10 (dieci) giorni del mese di Novembre, posto che i Revisori hanno 7 (sette) giorni di tempo per approntare la loro relazione.

  3. I Bilanci sono approvati dall’Assemblea Generale dei soci con il voto favorevole del 50% ( cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e dei votanti in seconda convocazione.

ART. 7

  1. L’Associazione avente tutti i requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 266/1991, chiedeva di essere iscritta nei registri delle organizzazioni di volontariato che saranno istituiti, tenuti e disciplinati dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della surrichiamata L. n. 266/1991

  2. In conseguenza l’Associazione potrà trarre le sue risorse economiche come indicato all’art. 6 -I- del presente statuto e con le specificazioni indicate ai commi 2; 3; 4 dell’art. 5 della L. n. 266/1991, e potrà beneficiare dei contributi pubblici, convenzioni e agevolazioni fiscali indicati all’art. 7, 8 e 9 della stessa L. 266/1991.

  3. L'’Associazione si atterà alle norme che la Regione Puglia emanerà ai sensi dell’art. 10 della L. 266/1991 e potrà godere dei diritti di cui agli art. 11 e 17 della legge.

  4. Per tutto quanto non menzionato nel presente statuto dovrà farsi riferimento alle Leggi in materia di Associazione di Volontariato e alle norme del CODICE CIVILE.

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